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MAGGIO 2021 PAG. 52 - La rivincita della Starlauro

Dopo una guerra di trenta anni, la giustizia ha recentemente dato ragione alla Starlauro.

In estrema sintesi: a seguito di pubblica gara, con decreto dell’11 aprile 1987 era autorizzata la cessione dell’azienda armatoriale della Achille Lauro Lines in Amministrazione Straordinaria (Flotta Lauro) alla Starlauro (all’epoca dei soci Pianura e Buontempo). Con contratto preliminare del 13 aprile 1987, era concessa anticipatamente alla Starlauro la gestione interinale dell’azienda prevedendo, tra l’altro, che tutti gli oneri e ricavi della gestione sarebbero stati di esclusiva competenza della Starlauro. Il contratto definitivo, stipulato il 26 settembre 1987, disponeva che a consuntivo le parti provvederanno alla liquidazione delle rispettive partite di dare ed avere relative alla gestione interinale e che l’eventuale saldo a favore della Starlauro sarebbe stato portato in detrazione del residuo prezzo differito.

E’ pacifico che la ALL, nel corso della gestione interinale, non sosteneva alcun onere mentre incassava noli merci e biglietteria crociere e, nonostante l’obbligo di accreditare questi incassi alla Starlauro, si guardava bene dal rendicontarle. La complessiva somma incassata era di circa 6 miliardi di lire e misteriosamente era sfuggita all’attenzione dei Commissari.

E’, altresì, pacifico che la Starlauro era debitrice di un residuo prezzo di lire 5.100.000.000, ma avendo la prova documentale, sia pure parziale, di un controcredito di circa 6 miliardi di lire, la Starlauro chiedeva che l’eventuale saldo fosse dovuto all’esito dell’accertamento del suo credito da portare in detrazione del residuo prezzo differito. In questa epoca la Starlauro era passata sotto il controllo dell’armatore ginevrino Aponte.

Solo ed esclusivamente per motivi di ordine processuale, si addiveniva alla paradossale situazione per cui la ALL nel 2001 incassava il residuo prezzo con relativi interessi e pertanto la complessiva somma di € 7.061.964,56 mentre, essendo ancora in corso il giudizio per il controcredito della gestione interinale, la Starlauro doveva continuare a combattere per recuperare quanto dovutole dal 1987 e che, per effetto della compensazione legale, avrebbe dovuto azzerare il residuo prezzo della cessione.

Il contenzioso andava avanti per altri dieci anni e, soltanto nel 2011, la Corte di Appello di Napoli accertava con l’ausilio di una terna di consulenti che nella contabilità della ALL risultava una buona parte degli incassi della gestione interinale, reclamati dalla Starlauro e mai riconosciuti dai vari commissari e legali della Procedura. Conseguentemente, condannava la ALL al pagamento di circa € 2 milioni oltre interessi maturati dall’agosto 1990. La sentenza era compiutamente motivata, in fatto e in diritto, dal Consigliere Senisi, eppure la ALL, continuando ad ignorare la sua stessa contabilità, decideva di ricorrere alla Suprema Corte. Ovviamente, il ricorso era integralmente rigettato.

Chiesta dalla Starlauro l’ammissione del suo credito al passivo della ALL, il Tribunale accoglieva    la domanda ammettendo, in prededuzione, il complessivo importo di oltre € 4 milioni.

Pensate che la ALL ne avrebbe preso atto?  Mai e poi mai, il Commissario Straordinario non ci stà e propone opposizione. Il Tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2015, ammette al passivo della ALL il credito della Starlauro per il complessivo importo di € 4.124.014,27.

E qui viene il bello!

Il residuo attivo della Procedura, al netto di spese e compenso del Commissario, è di circa € 25 milioni. Soddisfatti i creditori privilegiati in prededuzione, resterebbero circa € 22.7 milioni per i creditori chirografari in prededuzione. Troppo poco per coprire anche il credito della Starlauro. Ciò perchè i precedenti Commissari avevano considerato anche un credito del Ministero del Tesoro, quantificato in € 35.4 milioni per capitale ed € 81.1 per interessi. Dovendo i due crediti partecipare al riparto in proporzione, quello della Starlauro avrebbe trovato capienza, nel riparto, nei limiti di una percentuale del 16% circa, pari a meno di € 650.000,00. A questo punto, con grande sorpresa del Commissario e dei suoi consulenti, la Starlauro si gioca un Jolly tenuto fino ad allora riservato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del Tesoro affermavano che il loro credito derivasse da finanziamenti bancari erogati alle varie imprese della Flotta Lauro e garantiti dallo Stato in virtù della Legge Prodi n. 95/1979.

E qui casca l’asino. L’art. 2 bis del d.lgs. n. 26/1979, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 95/1979, prevedeva che lo Stato potesse garantire in tutto o in parte i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria. Sennonché, queste agevolazioni rientravano tra le facilitazioni di garanzia senza alcun corrispettivo e, in quanto tali, erano state ritenute dal Tribunale di Genova e dalla Corte di Giustizia, nel noto caso Piaggio, come aiuti vietati in quanto in conflitto con l’ordinamento comunitario ed incompatibili con il mercato comune.

La procedura di infrazione, rimasta congelata per oltre un decennio per il comportamento dilatorio dell’Italia, fu revocata soltanto a seguito della abrogazione della legge n. 95/1979, ad opera del d.lgs. 270/1999 (cd. Legge Prodi bis).  Nella decisione della Commissione delle Comunità Europee, resa il 16 maggio 2000 a firma di Mario Monti, si legge: Il regime, di cui alla legge n. 95/1979 di conversione del decreto legge 26/1979 concernente interventi urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è illegittimo ed incompatibile con il mercato comune…Il regime di cui alla legge 95/1979 è stato infine abrogato mediante decreto legislativo 270/1999.

Il d.lgs. 270/1999 è lapidario. L’art. 101 dispone adesso che, con emanando Regolamento, il Ministero del Tesoro adegua le disposizioni, in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione dello Stato, previste dall’art. 2 bis, terzo comma del decreto legge 26/1979 (legge 95/1979) alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

E, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, emanato con D.M. 319/2004, la garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell’inadempimento dell’obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ed indica l’importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l’ammontare del credito medesimo….Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero versa alla banca la somma dovuta dall’impresa….e, a seguito del pagamento, il Ministero è surrogato nei diritti della banca creditrice….e concorre con gli altri crediti prededucibili alle ripartizioni effettuate dall’impresa debitrice.

Detto tutto ciò, doveva essere ben noto al Commissario ed ai consulenti della ALL e, tanto più, ai competenti Ministeri, che l’art. 2 bis (nel testo modificato dalla legge di conversione 95/1979) non legittimava la pretesa del Ministero del Tesoro al rimborso e che, pertanto, doveva considerarsi pretestuoso il tentativo del Ministero dello Sviluppo Economico di sacrificare i creditori prededucibili della Procedura ALL per consentire al Tesoro un recupero contra legem di somme relative a finanziamenti che il legislatore aveva voluto che fossero concessi alle grandi imprese in crisi con la facilitazione della garanzia statale gratuita.

Il Commissario avrebbe dovuto depennare il credito del Ministero del Tesoro ammesso erroneamente al passivo. Ciò avrebbe consentito alla Starlauro di ricevere, nel riparto dell’attivo, il pagamento integrale del suo credito.

Ovviamente, ancora una volta il Commissario ed i suoi consulenti non demordono. Affermano ora che il credito del Tesoro è stato ammesso anche in virtù della cd. Legge Prodi bis. La Starlauro cala il secondo Jolly.

La disciplina di cui alla cd. Legge Prodi bis non è applicabile alla Procedura ALL, avendo il legislatore precisato con l’art. 106 della stessa legge che le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della Prodi bis restano disciplinate dalla legge 95/1979.

Ma questa incresciosa trentennale vicenda non vede ancora la fine. Il Ministero del Tesoro è invitato dal Tribunale a comparire in Camera di Consiglio per rendere le sue deduzioni. Il Ministero non sente, non vede e non parla. Si preannuncia un altro decennio di contenzioso.

Il Tribunale prende allora l’iniziativa e sottopone alle Parti una soluzione concordata che determina in via forfettaria una attribuzione di € 2.600.000,00 per la Starlauro e di € 16.000.000,00 per il Ministero del Tesoro. Questa soluzione, dice il Tribunale, eviterebbe un annoso e complesso contenzioso ed altresì il rischio (per il Ministero del Tesoro) di trovarsi alla fine con un pugno di mosche in mano. Il Tribunale evita di dire che, con questa soluzione, il Ministero avrebbe beneficiato di un incasso contra legem  di ben 16 milioni di euro.

Il legale della Starlauro non è affatto soddisfatto e spera molto che il Ministero non accetti la soluzione concordata in modo da consentire al Tribunale di escludere dal passivo della ALL, e quindi dal riparto, il preteso credito del Ministero del Tesoro, con conseguente integrale capienza per il credito della Starlauro. Il Ministero resta ancora una volta uccel di bosco e, soltanto dopo vari rinvii della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, delega all’Avvocatura di Stato l’accettazione della soluzione concordata.

A questo punto, la Starlauro istruisce il suo legale di deporre le armi. La Starlauro si è presa la rivincita e saggiamente dichiara che stravincere talvolta non porta bene.

All’inizio di questa storia, il legale della Starlauro era un professionista abbastanza giovane. Dopo una guerra di trenta anni, la gioventù è andata via con un pezzo di storia giudiziaria. Resta la passione per questa professione che gli ha regalato grandi soddisfazioni, il privilegio di divertirsi con il lavoro e, ciò che più conta, la stima e l’amicizia dell’armatore ginevrino.

 

Avv. Bruno Castaldo


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