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FEBBRAIO 2021 PAG. 54 - Il correttivo della riforma del Codice della Nautica

 

 

Con il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167” è stato finalmente varato il correttivo alla revisione del Codice della Nautica da Diporto.


Il decreto si compone di 34 articoli ed entra in vigore il 22 dicembre 2020.


La nostra disamina si incentrerà sui punti salienti della riforma. Vediamo quali.
Nel testo di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (cd. Codice della Nautica) viene modificato l’articolo 2 con l’aggiunta dell’utilizzazione di unità da diporto per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio su cui vigileranno gli Enti preposti. Viene, altresì, inserito articolo 2-bis che definisce “Nautica sociale” la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri nonché  il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica  della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di  ausilio  terapeutico, a favore delle persone con disabilità o con  disturbi  psicologici, dell’apprendimento o della personalità. 


La disposizione prevede un regolamento di attuazione per la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito  e per la fornitura dei servizi in banchina.


E’ oggetto di modifica anche l’articolo 20 che prevede – in materia di sicurezza della navigazione – l’inserimento del ruolino di equipaggio. In linea con l’evoluzione tecnologica del settore è inserito l’articolo 27-bis che disciplina le unità da diporto a controllo remoto ossia quelle dotate di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo. Viene sancito che il proprietario o l’armatore può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità e che, chi esercita il controllo remoto o ne assume e mantiene il comando, deve possedere la patente nautica. 


E’ altresì modificato l’articolo 39 con l’inserimento dell’articolo 6-bis che introduce l’istituzione di una anagrafe nazionale per le patenti nautiche, in analogia a quella automobilistica ed interventi a sostegno delle persone con disabilità per il conseguimento delle patenti nautiche.


Con la sostituzione dell’articolo 47 si assiste alla tipizzazione del noleggio di unità da diporto quale contratto con il quale il  noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a  disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unitá da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone  marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta  anche l’equipaggio. Tale contratto non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad  orari prestabiliti tra due o più località predefinite. Il contratto, se riguarda imbarcazioni e navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. Nel caso di noleggio a cabina, sono stipulati più contratti per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In tali contratti deve essere riportata  l’indicazione  del numero delle persone da imbarcare.


Con la modifica dell’articolo 49-quinquies è statuita la disciplina dell’Istruttore professionale di  vela definito come colui che, in  cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse  tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti  nautiche. L’attività può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purché abitualmente e non occasionalmente.


La modifica del successivo articolo 49-sexies concerne l’istituzione presso il Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti dell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ed i requisiti  richiesti.


Rilevante anche la modifica dell’articolo 49-septies con cui viene istituzionalizzata la disciplina delle scuole nautiche per l’educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.


Tale attività può essere esercitata anche in forma imprenditoriale. Accanto alle figure già abilitate (docenti ed istruttori) possono svolgere l’attività di insegnamento anche gli appartenenti ai Corpi delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni.
La modifica dell’articolo 49-octies riguarda i Centri di istruzione per  la  nautica riconosciuti dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  che possono  svolgere  senza  scopo  di  lucro attività di formazione e di preparazione dei  candidati  agli  esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Infine è introdotto all’articolo 60 il comma 3 – bis che prevede l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.


Modifica sostanziale anche per la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale, con l’inserimento dell’articolo 5, comma 2-bis, in cui viene stabilito che il piano regolatore di sistema portuale e  il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell’ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto.

Avv. Alfonso Mignone

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