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LUGLIO 2020 pag. 48 - I privilegi speciali sulla nave ed il sequestro conservativo








Nel fascicolo di maggio di questa rivista il collega, nonché amico, Vittorio Porzio ha commentato, in modo chiaro ed esaustivo, la sentenza n. 7149 resa dalla Cassazione in data 13 marzo 2020 nella vertenza sorta tra la Rimorchiatori Siciliani e la Tirrenia a seguito delle operazioni di salvataggio eseguite per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi a bordo della nave “Vincenzo Florio” della Tirrenia.

Il tema centrale della sentenza riguarda la natura dell’obbligazione relativa al compenso ai soccorritori in caso di assistenza o salvataggio di nave. La Cassazione ha enunciato il principio di diritto per il quale, nell’ordinamento italiano, l’armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito alla luce degli articoli…, risponde quale obbligato principale nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlato al soccorso della nave; in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente a questo correlata. Conseguentemente, ha affermato Vittorio Porzio, L’armatore (è) debitore principale del compenso di salvataggio.
Sennonché, la sentenza della Cassazione merita un ulteriore commento per un obiter dictum relativo al privilegio speciale sulla nave che assiste il credito del soccorritore ed alla sua operatività una volta che, proprio grazie alla misura del sequestro conservativo, ne sia stata impedita la perdita di efficacia.
Anticipo di non condividere il principio enunciato dalla Cassazione. Su tale premessa, proverò a motivare il mio dissenso.

1. All’esito delle operazioni di salvataggio rese dai rimorchiatori della Rimorchiatori Siciliani in favore della nave “Vincenzo Florio” della Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, il Tribunale di Palermo, su istanza della Rimorchiatori Siciliani e poi della Purple Water, cessionaria dei credit della Rimorchiatori Siciliani, autorizzava il sequestro della “Vincenzo Florio” fino alla concorrenza di € 801.609,02. Successivamente, la Purple Water Ltd. chiedeva di essere ammessa al passivo della procedura per il complessivo importo di € 2.750.000,00.  Rigettata l’istanza, la Purple Water proponeva opposizione allo stato passivo ed il Tribunale di Roma, condividendo le risultanze della consulenza tecnica, determinava il compenso di salvataggio di nave e carico nell’importo di € 979.200,00 ( maggiore rispetto a quello di € 801.609,02 ) ed ammetteva la Purple Water al passivo per tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il privilegio di cui all’art. 552, comma 1, n.4, cod. nav.

La Tirrenia proponeva ricorso per cassazione eccependo che erroneamente il Tribunale di Roma avrebbe ammesso in via privilegiata una somma eccedente quella riconosciuta, in via complessiva, dal Tribunale di Palermo a conclusione di due sequestri conservativi esercitati in allora dalla Rimorchiatori Siciliani Srl e Purple Water ltd., fino alla concorrenza di € 801.609,02.
2. La Corte, dopo aver dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, ha ritenuto, in ogni caso, infondata la censura, tenuto conto che la somma fino a concorrenza della quale viene concesso il sequestro conservativo è diretta ad individuare il limite di valore entro il quale la misura può essere attuata sui beni, scelti dal creditore, da sottoporre a sequestro, senza influire sul definitivo accertamento dell’ammontare del credito, in sede di cognizione…..
….In ogni caso, detti limiti non influiscono sulla operatività del privilegio speciale, una volta che, proprio grazie alla misura del sequestro conservativo, ne sia stata impedita la perdita di efficacia.
E’ alquanto tortuoso il ragionamento fatto dalla Corte ed è difficile, se non impossibile, individuare un nesso tra la premessa e la conclusione.

3. E’ necessario chiarirci le idee e pertanto iniziamo con il privilegio.
L’art. 2750 c.c. prevede che i privilegi sulla nave sono regolati dal codice della navigazione. Premesso che, a norma dell’art. 6 delle disposizioni preliminari di questo codice, i diritti di garanzia sono regolati dalla legge nazionale della nave, l’art. 552 cod. nav. prevede che sono assistite da privilegio diverse categorie di  crediti marittimi e, tra gli altri, le indennità ed i compensi di assistenza e salvataggio.

Il privilegio speciale di cui all’art. 552 cod. nav., essendo un diritto reale di garanzia, è opponibile ai terzi, è preferito all’ipoteca navale, si estingue con il decorso di un breve termine di decadenza e la sua estinzione è impedita dalla esecuzione del sequestro conservativo. Possiamo quindi affermare che il sequestro conservativo, tutelando la conservazione del diritto reale di garanzia, vincola il bene sequestrato al privilegio: Data la particolare natura del sequestro (su bene affetto da privilegio), il pericolo di perdere la garanzia del credito va considerato non già in rapporto a tutto il patrimonio del debitore, ma in rapporto al bene (nella specie, nave) su cui si deve esercitare l’azione esecutiva privilegiata (Trib. Genova, 4.7.1963, in Dir. Mar. 1965, 233).
Il privilegio speciale sulla nave è preferito alla ipoteca navale, ad ogni altro privilegio ed, essendo causa di prelazione, segue la nave anche presso il terzo acquirente ed anche se il debitore non sia stato proprietario della nave.

Il privilegio speciale sulla nave trova attuazione con il sequestro conservativo della nave. Conseguentemente, il sequestro è l’unico strumento previsto dal legislatore per l’attuazione e la conservazione del privilegio. Ovviamente, l’attivazione del privilegio speciale esaurisce la sua funzione nel momento in cui è stabilito con il sequestro il limite del credito marittimo assistito dal privilegio. Il giudizio di merito e la relativa sentenza di condanna esecutiva rappresentano l’ultima fase del procedimento di esecuzione (del sequestro) che comporta la conversione ipso iure del sequestro in pignoramento.

L’obiter dictum è un principio di diritto enunciato incidentalmente nella sentenza della Corte di Cassazione. E’ enunciato con riferimento al caso deciso senza però avere effetti decisionali. La prevalente dottrina esclude che gli obiter dicta possano avere gli effetti vincolanti propri di un precedente della Corte e su tale presupposto suggerisce di non inserirli nelle massime ufficiali per evitare che i giudici di merito possano erroneamente utilizzare il principio di diritto, enunciato nell’obiter dictum e riportato nella massima, per orientare la loro decisione.

Ebbene, l’obiter dictum della sentenza commentata enuncia un principio di diritto errato e, in quanto tale, può ragionevolmente indurre in errore i giudici di merito chiamati a decidere in casi analoghi.
La Corte, a conferma della dichiarata correlazione tra sequestro conservativo e formazione di un titolo esecutivo, richiama la sentenza 10871/2012: Il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento, quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna non anche per l’importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l’importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia…
La Corte, sempre con riferimento alla sentenza 10871/2012, osserva ulteriormente: In ogni caso, detti limiti non influiscono sulla operatività del privilegio speciale, un volta che, proprio grazie alla misura del sequestro conservativo, ne sia stata impedita la perdita di efficacia.

Ne dovrebbe conseguire che, nella ipotesi di condanna esecutiva per un importo superiore a quello per il quale è stato autorizzato il sequestro, il limite del credito assistito dal privilegio speciale sarebbe quello accertato nel giudizio di merito e non quello inferiore per il quale è stato autorizzato il sequestro. In altre parole, una volta ottenuto ed eseguito il sequestro, il privilegio è messo in cassaforte e continua ad assistere il credito marittimo di guisa che, l’accertamento del quantum, sganciato da quello del sequestro, è demandato al successivo giudizio di merito e, qualunque sia il quantum accertato, il credito resta assistito dal privilegio.
Ciò sarebbe ragionevole in considerazione della specificità dei crediti marittimi. L’assunto è errato in quanto poggia su un palese equivoco. In realtà, la “specificità” attiene al privilegio speciale e non al credito marittimo assistito dal privilegio.

4. Facciamo l’ipotesi che, avendo il soccorritore ottenuto il sequestro della nave a garanzia del compenso di salvataggio per l’importo di 100, sia poi costituito un deposito cauzionale di pari importo per liberare la nave sequestrata. In questo caso, la misura cautelare si trasferisce dalla nave al deposito cauzionale e a questo resta assegnata la funzione di garantire l’adempimento del credito marittimo assistito dal privilegio speciale. Costituito il deposito cauzionale, è poi promosso il giudizio di merito che si conclude con una sentenza che quantifica il credito del soccorritore nella misura di 130. In virtù della sentenza esecutiva, il sequestro si converte in pignoramento con conseguente soddisfacimento del credito privilegiato, ovviamente, entro il limite di 100, essendo questo il limite del sequestro e del relativo deposito cauzionale. La sentenza che accerta il credito nella misura 130 è anche titolo esecutivo per il differenziale ma questo è un credito non assistito dal privilegio speciale sulla nave.
Il sequestro fissa il limite entro il quale trova attuazione il privilegio speciale; la sentenza di condanna esecutiva accerta l’ammontare del credito ma questo resta assistito dal privilegio entro il limite fissato dal sequestro.

Queste conclusioni valgono anche nella ipotesi di sequestro della nave, ottenuto ed eseguito dopo la sua vendita ad un terzo ma prima della estinzione del privilegio speciale per intervenuta decadenza. Il debitore non più proprietario della nave oppure l’acquirente non debitore, per liberare la nave dal sequestro, costituisce un deposito cauzionale per l’importo stabilito dal sequestro. Il creditore sequestrante promuove il giudizio di merito nei confronti del debitore già proprietario della nave e del terzo acquirente della nave gravata dal privilegio speciale. Se la sentenza di merito accerta il credito marittimo in misura superiore a quella per la quale è stato concesso il sequestro e poi effettuato il deposito cauzionale, la conversione del sequestro in pignoramento avviene nel limite del deposito cauzionale. In questo caso, il proprietario della nave non debitore non può essere perseguito per la somma eccedente la cauzione, ed il debitore non più proprietario può essere perseguito per il differenziale rimasto insoddisfatto ma con riferimento ad un residuo credito non assistito da privilegio speciale.

Terza ed ultima ipotesi. Sequestrata la nave, il proprietario debitore oppure il debitore non proprietario non costituiscono il deposito cauzionale e la nave rimane sequestrata. Promosso il giudizio di merito e pronunciata la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte in pignoramento della nave. Quale è il limite della conversione? Quello per il quale il sequestro è stato autorizzato oppure quello, eventualmente maggiore, accertato dalla sentenza esecutiva?
Se il sequestro costituisce con il successivo pignoramento il mezzo di attuazione della garanzia, è corretto definire il sequestro come attività preliminare del procedimento di esecuzione e, in quanto tale, necessaria per la costituzione del titolo esecutivo ma non anche per l’accertamento di un diverso limite di attuazione del privilegio. La garanzia trova attuazione nel limite in cui il privilegio speciale è stato attuato con il sequestro ed il pignoramento, in quanto attuativo della garanzia con il sequestro, diventa titolo esecutivo del credito privilegiato entro il limite fissato con il sequestro.  Ovviamente, la sentenza esecutiva, qualora accerti un credito superiore a quello del sequestro, è titolo esecutivo anche per il differenziale ma questo non è assistito da privilegio speciale.

5. Una volta che ci siamo chiarite le idee, possiamo tornare al caso della Tirrenia.
Autorizzato dal Tribunale di Palermo il sequestro conservativo della nave “Vincenzo Florio”, a garanzia di un credito marittimo assistito da privilegio speciale sulla nave, fino alla concorrenza di € 801.609,02, e rigettata la richiesta del soccorritore di essere ammesso al passivo della procedura per l’importo di € 2.750.000.000, il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dalla Purple Water, ammetteva al passivo il credito di € 979,200,00 (rispetto a quello insinuato di € 2.750.000,00 ed a quello di € 801.609,02 per il quale era stato autorizzato il sequestro) oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il privilegio ex art. 552, n. 4, cod. nav.

Il motivo di ricorso formulato dalla Tirrenia avverso la pronuncia del Tribunale di Roma è stato dalla Cassazione dichiarato inammissibile e, comunque, ritenuto infondato in quanto (i) la somma fino a concorrenza della quale viene concesso il sequestro conservativo non influisce sul definitivo accertamento dell’ammontare del credito, in sede di cognizione (ii) il limite del credito non influisce sulla operatività del privilegio speciale, una volta che, proprio grazie  alla misura del sequestro conservativo, ne sia stata impedita la perdita di efficacia.

Il primo argomento è del tutto pacifico e va pertanto condiviso.  Quanto al secondo, si è in presenza di una affermazione priva di ogni riscontro.
Mi sembrano dirimenti i rilievi formulati dalla Cassazione nella sentenza n. 347 dell’8 marzo 1965.
I privilegi marittimi s’inquadrano nella categoria generale dei privilegi, disciplinata dal codice civile; essi sono cause di prelazione che il codice della navigazione (art. 548 e segg.) attribuisce ad alcuni crediti nascenti dalla navigazione ed aventi per oggetto la nave, il nolo o le cose caricate.  Si pongono quindi come un accessorio di determinati crediti e, a differenza dei privilegi mobiliari previsti nel codice civile, hanno sempre carattere speciale.

Altre due caratteristiche distinguono i privilegi marittimi da quelli ordinari; da un lato la loro natura reale o affine a quella reale, tanto che essi danno luogo ad un diritto di seguito (art. 557 cod. nav.)… e, dall’altro, il loro carattere temporale, cioè la loro limitatezza nel tempo, di regola non superiore ad un anno (si veda l’intera disposizione dell’art. 558 cod. nav. con le sue eccezioni) e che, in caso di vano decorso del termine, ne provoca l’estinzione.

Nel caso di vendita della nave il termine è notevolmente ridotto in considerazione dell’interesse del terzo proprietario, che non è debitore, a veder al più presto liberata la nave dal peso del privilegio; giustificato interesse di cui si è reso interprete il legislatore nell’art. 559 dello stesso codice, stabilendo che nel caso di alienazione volontaria della nave, il privilegio si estingue nel termine di sessanta giorni…

Il diritto che nel caso si estinguerebbe, è ovviamente il privilegio, non il credito, tanto più che nella specie il privilegio, accessorio del credito, deve farsi valere nei confronti del terzo acquirente, cioè di una persona diversa dal debitore e del tutto estranea al debito, ma colpita soltanto dalla speciale forma di garanzia di cui il credito è assistito ( Cass. 247/1965, in Dir. Mar. 1965, 404 ).
E’ pacifico che il legislatore ha voluto contemperare l’interesse del creditore sequestrante con quello del terzo acquirente della nave e, più in generale, con quello del creditore ipotecario che subisce la preferenza accordata ai privilegi speciali. Sostenere che il limite del credito, assistito dal privilegio, è stabilito dalla sentenza esecutiva, con effetti retroattivi, e non dal sequestro che attua il privilegio, equivale ad ammettere che l’acquirente della nave e/o il creditore ipotecario possono essere pregiudicati, a tempo indeterminato, dai crediti privilegiati il cui limite, demandato alla sentenza definitiva, può essere accertato anche a distanza di dieci dal sequestro attuativo del privilegio. In ogni caso, un tale assunto giammai potrebbe trovare spazio nella ipotesi di conversione del sequestro dalla nave al deposito cauzionale.

In conclusione, l’obiter del Supremo Collegio confligge con il giustificato interesse, in particolare, del creditore ipotecario, di cui il legislatore si è reso interprete stabilendo termini brevi e rigorosi per l’estinzione del privilegio speciale. Mi sembra che vi siano validi motivi per affermare che la Cassazione avrebbe dovuto ritenere fondata la censura della Tirrenia.
                                                                                                                          Avv. Bruno Castaldo
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