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FEBBRAIO 2020 PAG. 21 - Ue e Regno Unito dovranno costruire un percorso comune







«Il 2020 sarà l’anno delle trattative. Il periodo di transizione in cui Ue e Regno Unito dovranno costruire un percorso comune, stabilire le regole definitive sui rapporti commerciali reciproci. Non è scontato che tutto fili liscio». Domenico De Crescenzo, Coordinatore Confetra Mezzogiorno e Presidente del Consiglio territoriale Campania dei doganalisti, ha seguito le vicende della Brexit da molto vicino e, considerando la complessità delle questioni da dirimere da qui a prossimi dieci mesi, in particolar modo in una materia ostica come i diritti doganali, non esclude l’emergere di ostacoli e difficoltà lungo il percorso negoziale.

Cosa accadrà fino alla fine del 2020?
L’accordo che regola il recesso britannico per cittadini ed imprese prevede un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre di quest’anno in cui tutto resta invariato: la normativa e le procedure Ue in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito. Solo successivamente, fermo restando i risultati del nuovo accordo che subentrerà, la circolazione delle merci sarà considerata commercio con Paese terzo.

Quali sono le principali perplessità che riguardano la trattativa?
Chiudere un accordo doganale complessivo nell’arco di soli 10 mesi mi sembra un processo che difficilmente può essere portato a casa. Basterebbe, ad esempio, il precedente dell’intesa raggiunta con il Canada che è stata chiusa dopo ben sette anni. Non sottovaluterei, tra l’altro, le tre proroghe per l’uscita chieste dopo il referendum, sintomo che anche da parte inglese ci sono problematiche di tipo tecnico che non sono state soppesate fino in fondo.

È più realistico il raggiungimento di una intesa solo su alcuni punti?
Non va dimenticato che i controlli doganali si portano dietro tutta una serie di operazioni attinenti e propedeutiche, tipo le verifiche veterinarie e sanitarie, che l’attuale normativa comunitaria riesce a semplificare notevolmente. La futura  “terzerietà” UK rimette in gioco tutta una serie di procedure che oggi sono date per scontate. I punti di discussione sono molteplici, dubito si possa sciogliere tutti nodi.

Quale tipo di traffici ci legano al Regno Unito? 
Oltre 117mila operatori economici nazionali hanno effettuato cessioni/acquisti di beni dal e per UK. Di questi poco meno di 68mila hanno effettuato esportazioni/importazioni: quindi il 42% dei soggetti non ha familiarità con le procedure doganali. Il Regno è il terzo paese destinatario del nostro export, circa 25 miliardi, e il settimo per l’import, circa 14 miliardi; i viaggiatori da/per UK in arrivo/partenza negli spazi aeroportuali italiani sono stati circa 16 mln nel 2017 su un totale di viaggiatori extra Ue di 31 mln. Si tratta soprattutto di un tipo di traffico “costante”, a dimostrazione di rapporti molto saldi: negli ultimi anni gli scambi hanno registrato una crescita graduale, riguardando sempre la stessa tipologia di prodotti. Tra questi spicca l’agrifood della Campania: in caso di dazi la situazione si complicherebbe.

Le maggiori complicazioni che ci attendono?
Si consideri solo il controllo dei Tir sulla tratta Dover – Calais. Ogni giorno passano 6.500-7.000 mezzi: la prima conseguenza sarà l’aumento del personale su entrambi i lati della Manica per effettuare, per dire, solo l’1% dei controlli. Più nello specifico in caso di mancato accordo, limitandosi solo ad alcuni punti, alle merci non potrà più essere attribuita alcuna origine preferenziale mentre le figure di esportatore autorizzato o esportatore registrato verranno a decadere in mancanza di una intesa che le preveda. A rendere più difficoltose le procedure, poi, l’impossibilità di accedere al sistema di classificazione dei prodotti oltre al venir meno dell’applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti britannici. Le polizze assicurative e fideiussioni bancarie emesse da soggetti stabiliti in UK non saranno più valide se poste a copertura delle operazioni effettuate successivamente alla data del recesso.
                                                                                                                                                      G.G.
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