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MARZO 2019 PAG. 40 - BRI, analisi giuridica del memorandum d’intesa Italia - Cina


Il coinvolgimento dell’Italia nella Nuova Via della Seta entra nel vivo con la visita del presidente cinese Xi Jimping nel nostro paese e il memorandum d’intesa  che formalizza l’adesione alla Belt and road Initiative (BRI), il grande piano infrastrutturale cinese che coinvolge più di sessanta paesi tra Asia, Africa ed Europa. Primo membro del G7 a impegnarsi in una simile collaborazione, l’Italia ha dovuto rassicurare circa le reazioni preoccupate di Washington e Bruxelles garantendo le finalità commerciali e non politiche della natura firma.

Ma quali sono le implicazioni giuridiche previste nell’accettazione delle clausole contenute nel documento bilaterale?
In primis il nostro paese (alla luce del Forum sulla cooperazione internazionale della Via della Seta, tenutosi a Pechino nel maggio 2017) riconosce l’importanza e i benefici derivanti da una migliorata connettività tra l’Asia e l’Europa e il ruolo che l’iniziativa può svolgere in questo ambito. Rafforza altresì la collaborazione economica, commerciale, culturale e scientifica, in virtù del passato storico comune iniziato con il viaggio di Marco Polo nel XIII secolo e sviluppato attraverso le vie di comunicazione sia di terra che di mare che collegano Asia e Europa e del ruolo tradizionale di punto di approdo della Via della Seta marittima. 

Nel paragrafo I rubricato “Obiettivi e principi guida per la collaborazione” i firmatari si impegnano a lavorare insieme nel progetto per trasformare in vantaggi le reciproche forze complementari, appoggiando le sinergie tra la Via della Seta e le priorità identificate nel Piano di investimento per l’Europa e le reti transeuropee in linea con la Piattaforma per la connettività UE-Cina. I due Paesi si impegneranno, inoltre, a promuovere la connettività regionale in un quadro di riferimento aperto, inclusivo ed equilibrato, i cui benefici si estenderanno a tutti i Paesi direttamente coinvolti.

Nel Paragrafo II, rubricato “Aree di cooperazione” i due Paesi promuoveranno le sinergie e rafforzeranno le strutture di comunicazione e coordinamento stimolando il dibattito sulle politiche da adottare nelle iniziative di connettività e sugli standard tecnici e normativi. Inoltre, lavoreranno assieme alla Banca di investimento asiatica per le infrastrutture (AIIB) per favorire la connettività.
In tema di trasporti, logistica e infrastrutture i firmatari condividono una visione comune
sul miglioramento dei trasporti, affinché siano “accessibili, sicuri, inclusivi e sostenibili”. È prevista collaborazione nello sviluppo della connettività delle infrastrutture nelle aree di interesse reciproco (come strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia – tra cui fonti rinnovabili e gas naturale – e telecomunicazioni) in un’ottica di sinergie tra BRI, sistema italiano di trasporti e infrastrutture e  Rete TEN-T. I firmatari  si impegnano, altresì, a collaborare nel facilitare il disbrigo delle operazioni doganali, rafforzando la cooperazione “nelle soluzioni di trasporto sostenibile, sicuro e digitale, come pure per quel che riguarda investimenti e finanziamenti”; a  stabilire procedure di appalto aperte, trasparenti e non discriminatorie; a estendere gli investimenti bilaterali e i flussi commerciali, la cooperazione industriale come pure la cooperazione nei mercati di paesi terzi, esplorando i sistemi per promuovere una robusta cooperazione a beneficio reciproco. È comune obiettivo l’impegno per realizzare scambi commerciali e investimenti aperti e liberi, per contrastare gli eccessivi squilibri macroeconomici derivanti da politiche  protezionistiche. E’ sancita la collaborazione finanziaria attraverso un coordinamento bilaterale su politiche di riforma fiscale, finanziaria e strutturale e lo sviluppo  degli scambi interpersonali, attraverso la rete di gemellaggio tra le città e i siti UNESCO dei rispettivi paesi, “allo scopo di promuovere la collaborazione su istruzione, cultura, scienze, innovazione, salute, turismo e benessere pubblico tra le rispettive amministrazioni”. I due Paesi concordano infine sull’obiettivo di sviluppare la connettività “tramite un approccio sostenibile ed ecologico” e collaboreranno nel campo della protezione ambientale, dei cambiamenti climatici ed altre aree di reciproco interesse in accordo con le direttive dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici.

Nel Paragrafo III rubricato “Modalità di cooperazione” sono previste: I) Lo scambio di visite e dibattiti ad alto livello all’interno dei meccanismi di scambio governativi e non governativi. II) Lo sviluppo di programmi pilota nelle aree chiave, negli scambi economici e nella cooperazione, nella ricerca congiunta, nello sviluppo delle capacità, negli scambi e nella formazione del personale.
Nel Paragrafo IV rubricato “Meccanismo di cooperazione” è sancito che i due Paesi collaboreranno al fine di monitorare lo svolgimento e i futuri  sviluppi del Documento.

Il Paragrafo V rubricato “Risoluzione delle controversie” prevede l’impegno a risolvere amichevolmente tutte le controversie derivanti dall’interpretazione del Documento tramite incontri diretti.

Nel Paragrafo VI rubricato “Legislazione applicabile” è specificato che il Documento non costituisce un accordo internazionale che potrebbe portare all’applicazione di diritti e obblighi sotto la legge internazionale, che il medesimo non è da considerare come base di impegno legale o finanziario per i firmatari e verrà interpretato secondo la legislazione delle controparti e la legislazione internazionale, laddove ne ricorrano i presupposti, e per la parte italiana anche secondo la normativa comunitaria. Il memorandum resterà valido per un periodo di cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per altri periodi di cinque anni in futuro, a meno che non venga terminato da una delle controparti con comunicazione scritta con almeno tre mesi di anticipo.
Alfonso Mignone
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