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DIC 2017 PAG 56 - ZES, strumento di crescita economica del Mezzogiorno



Le disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno, emanate con il decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, hanno previsto, tra le varie misure ed interventi urgenti per la crescita dell’economia del Mezzogiorno, anche l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle regioni definite dall’Unione Europea meno sviluppate (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) ed in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), prevedendone la relativa disciplina, alla quale si rinvia.
La previsione legislativa che consente alla Regioni sopra citate di istituire le ZES  nelle zone che comprendano almeno un’area portuale asservita ad un porto che abbia le caratteristiche stabilite nell’art. 4 del regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 e che rientri in uno dei corridoi TEN-T[1], nonché nelle aree che ancorché ad esse non adiacenti, presentino con esse un nesso economico funzionale, sta suscitando vivo interesse tra le  pubbliche amministrazioni coinvolte e gli operatori economici, soprattutto del settore logistico.
In attesa dei decreti attuativi che sanciranno l’istituzione delle ZES, laddove le regioni interessate abbiano già presentato un’idonea proposta, allo stato, non è ancora chiaro quali siano gli strumenti amministrativi che possano rendere più agevole l’insediamento di nuove imprese ovvero l’ampliamento di quelle esistenti nelle zone economiche speciali al fine di usufruire dei vantaggi fiscali e le semplificazioni amministrative previste.
Considerato il ruolo determinante che le regioni hanno nell’istituzione delle ZES, l’attenzione sarà rivolta a quanto finora ha fatto la Regione Campania che ancor prima dell’intervento legislativo aveva già previsto l’istituzione di una zona economica speciale nel proprio territorio, formulando una proposta progettuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il suo successivo perfezionamento ed inoltro alla Commissione Europea.
E’ con riferimento, quindi, al Sistema Portuale del Tirreno Centrale che saranno svolte le seguenti considerazioni.
La Regione Campania, seguendo un coerente e coordinato percorso di politica di sviluppo dell’economa regionale, ha elaborato nel dicembre 2016 una proposta progettuale per l’istituzione di una zona economica speciale, approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 13/12/2016, ulteriore atto che si è inserito nel percorso politico per lo sviluppo economico regionale, cominciato nell’aprile 2016, con l’accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Campania, denominato “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in seguito al quale, essa, tra le varie iniziative, dopo pochi mesi (luglio 2016) al fine di accedere ai fondi comunitari necessari a migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all’accorpamento delle Autorità Portuali, ha concluso un ulteriore accordo con  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia per la coesione territoriale, l’Autorità Portuale di Napoli e di Salerno e RFI  denominato “Accordo di adesione all’area logistica integrata del Mar Tirreno Centrale”). Con tale accordo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 407 del 27/07/2016, è stata individuata un’area logistica interna denominata “Area logistica integrata del Mar Tirreno Centrale” costituita dall’area infrastrutturale e produttiva interessata dai porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nonché dall’Interporto Campano di Nola e dall’Interporto Sud Europa di Marcianise/Maddaloni e sono stati fissati i seguenti obiettivi dell’accordo:
- Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale;
- Potenziamento dei collegamenti multimodali di porti e interporti con la rete globale (“ultimo miglio”) favorendo una logica di unitarietà del sistema;
- Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei
collegamenti multimodali.
Tale iniziativa si è resa necessaria perché, secondo l’Accordo di Partenariato per l’utilizzo dei fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, la programmazione finalizzata al miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale deve avvenire per “Aree Logistiche Integrate (ALI)” che includano un sistema portuale, eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche correlate a tale sistema e le connessioni rispettive ai corridoi multimodali della rete europea di trasporto.[2]
In fase di applicazione della normativa statale in materia ovvero nella stesura dei decreti applicativi non si può, quindi, non tener conto di quanto disposto nelle delibere richiamate, nella parte in cui non risultino superate dalla normativa statale successivamente intervenuta.       
Per maggior chiarezza si impone una disamina seppur sintetica e parziale della proposta progettuale della ZES elaborata dalla Regione Campania.
Ai fini del presente lavoro ci si vuole soffermarsi su alcuni aspetti della proposta progettuale della Regione Campania ed in particolare all’individuazione del perimetro della stessa ed al soggetto gestore, rinviando ai decreti attuativi ogni considerazione in merito ai benefici fiscali e di semplificazione.
Secondo la proposta progettuale della Regione Campania, per assumere efficacia ed effettività, il perimetro della Zona Economica Speciale deve corrispondere ad obiettivi di intervento industriale che siano in grado di generare occupazione ed attrattività di investimenti produttivi in termini concreti, mettendo il territorio prescelto nella condizione di essere connesso con il sistema dell’economia globale in modo adeguato.
Per tale ragione, anche in coerenza con la recente riforma della portualità nazionale, vengono prescelte innanzitutto le aree portuali e retroportuali dei Porti di Napoli, di Castellammare e di Salerno, che sono gestite in modo unitario mediante l’Autorità Portuale di Sistema del Tirreno Centrale.
Nella determinazione del perimetro della ZES è prevista una prima ed una seconda fase, di eventuale espansione dopo che saranno misurati i risultati raggiunti.
In una prima fase il perimetro della Zona Economica Speciale comprende le seguenti aree:   
·         il demanio portuale e le aree retroportuali di Napoli, con i territori a vocazione industriale di Napoli-Est;
·         la direttrice che parte dal Porto di Napoli e comprende gli interporti di Marcianise e di Nola con le proprie estensioni di sviluppo nelle relative aree ASI di Caserta e Napoli;
·         l'Area di Bagnoli e della ex Nato;
·         il demanio portuale di Castellammare con le proprie estensioni di sviluppo nella relativa area industriale;
·         il demanio portuale e le aree retroportuali di Salerno, con l'agglomerato industriale di Salerno e l’area industriale dell’agro nocerino-sarnese;
·         la direttrice che va dal Porto di Salerno verso le aree industriali e logistiche di Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli;
·         l’area industriale e logistica della Valle Ufita.

In una fase successiva di espansione, anche sulla base dei risultati della sperimentazione, saranno inclusi:
·         l’area industriale di Contrada Olivola/Roseto (Benevento);
·         l'area industriale di Aversa Nord, Arzano e Caivano;
·         l’area industriale della Valle dell’Irno (Fisciano, Mercato San Severino);
·         l’area industriale di Pianodardine;
·         l’area industriale di Calaggio.

Unitamente alle aree portuali di Napoli Salerno e Castellammare di Stabia, rientrerebbero nella ZES, nella prima fase, le seguenti aree:
·         Aree a vocazione industriale di Napoli Est, tra le quali l’area sud di Pazzigno e l’area di Gianturco;
·         L’Interporto di Marcianise e l'area Asi di Marcianise;
·         L'Interporto di Nola; l'area Asi di Nola  e l’area ASI di Acerra
·         L'area di Bagnoli e l’area ex Nato
·         La zona industriale di Salerno, tra le quali l’area Asi ed il P.I.P per la cantieristica nautica;
·         Le aree industriali dell’Agro Nocerino-Sarnese, tra le quali le aree di Fosso Imperatore nel Comune di Nocera Inferiore, le aree ASI e P.I.P. del Comune di Sarno; l’area P.I.P. del comune di Castel San Giorgio;
·         L'area industriale e logistica di Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli;
·         L'area industriale e Logistica di Valle Ufita, comprensiva dell’area ASI.

Ferme restando le competenze di altri enti ed amministrazioni, è previsto che la gestione e l’amministrazione siano affidate ad una Società di gestione individuata ai sensi D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) nell’ambito della quale sarà garantita la presenza istituzionale delle amministrazioni coinvolte.
Orbene, alla luce di quanto innanzi esposto, e soffermandosi solo sulla prima fase, si ritiene che vadano considerati alcuni aspetti di natura amministrativa affinché si possa attuare  quanto  previsto dalla legge per  l’insediamento di nuove imprese ovvero per l’ampliamento di quelle esistenti.
Sia nell’ipotesi progettuale elaborata dalla Regione che in numerosi studi si enfatizza il ruolo delle zone economiche speciali per l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, per le particolari condizioni di vantaggio fiscale e per l’esiguità e la celerità delle pratiche amministrative occorrenti per l’avvio di nuove attività. Tra i casi più virtuosi che vengono presi ad esempio in Italia, c’è quello della Polonia, dove nelle zone economiche speciali, l’incremento esponenziale delle nuove imprese nelle zone economiche speciali viene attribuito esclusivamente ai vantaggi fiscali di cui si può godere ed alle altre condizioni di favore previste. Nessun accenno si fa al costo della manodopera che secondo i dati Eurostat, riferiti al 2016, in Polonia si attestano su una media oraria di poco più degli otto euro, mentre in Italia intorno ai ventisette euro e cinquanta centesimi.
E’ evidente, quindi, che in Italia, la massima attrattività della ZES può essere costituita solo dai   numerosi vantaggi fiscali, da una moderna infrastrutturazione delle aree e dalla facilità con cui si può avviare un’attività riducendo al massimo gli oneri burocratici ed i tempi di attesa.
Il decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, prevede che la ZES sia amministrata da un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato di indirizzo deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano l’insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori internazionali; b) l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES; c) l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
La disposizione della legge parrebbe superare l’ipotesi prevista nell’ipotesi progettuale della Regione Campania di un soggetto amministratore della ZES costituito da una società mista pubblico-privata di cui al decreto legislativo 175/2016, che spetterebbe al Comitato di indirizzo. Se la ZES fosse limitata alle sole aree portuali demaniali gestite dall’Autorità di Sistema Portuale, nulla quaestio, ma così non è. I compiti del Comitato di indirizzo, così come definiti, non consentono di amministrare e gestire aree che non sono demaniali, né consentono al Comitato di indirizzo di sostituirsi agli enti locali  o ad altri enti nell’esercizio di competenze amministrative proprie, pertanto ben potrebbero tali aree essere amministrate e gestite da una società mista pubblico-privata. Ma ciò non sarebbe sufficiente a prevedere procedure amministrative snelle e celeri per l’acquisizione delle aree e la realizzazione di opifici industriali o strutture commerciali o di servizi e delle relative infrastrutturazioni, che impongono l’adozione di provvedimenti di competenza degli enti locali o dei consorzi di sviluppo industriali. Pertanto si impone che il Comitato di indirizzo proceda alla cosiddetta amministrazione per accordi, concludendo con gli enti locali e gli altri enti pubblici coinvolti, accordi di programma ex art. 15 della legge 241/90 ovvero ex art. 34 dlgs D.lgs. 18 agosto 2000, n.267. In tale processo, e ciò vale anche per l’infrastrutturazione delle aree logistiche interne, avviare confronti partecipativi con i ceti maggiormente interessati. Prendendo come riferimento l’accordo di adesione all’Area Logistica Interna del Mar Tirreno Centrale, esso prevede, tra l’altro un tavolo locale per la costruzione di una strategia unitaria condivisa, al quale, oltre ai soggetti titolari, sottoscrittore dell’accordo, possono essere chiamati a partecipare:
-  i titolari di infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali, interportuali) pubblici o privati;
- i grandi operatori economici dell’Area (terminalisti, spedizionieri, armatori, armatori, Imprese ferroviarie e Integratori Multimodali - MTO),
- altri Enti pubblici (Consorzi Industriali ASI o altri Enti proprietari di aree potenzialmente interessate dagli interventi).
Ciononostante, pur essendosi tenuta, nell’aprile di quest’anno, la prima riunione del Tavolo locale dell’area logistica del Mar Tirreno Centrale, non pare che alla stessa abbiano partecipato i comuni maggiormente interessati, né che le associazioni di categoria intervenute, abbiano dato il dovuto risalto all’evento.
Sarà bene quindi che l’Autorità di Sistema Portuale e gli altri enti coinvolti procedano, ancor prima dei decreti attuativi, ad una mirata attività di ascolto e confronto partecipativo con i ceti imprenditoriali interessati per la conclusione di accordi amministrativi ovvero di accordi tra amministrazioni e privati tesi a facilitare l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nella costituenda ZES.

Aniello Cuomo



[1] I corridoi della rete TEN-T (Trans European Network -  Transport)  comprendono ferrovie, strade, aeroporti, porti e terminali ferroviario-stradali e, nell’Italia settentrionale, la via navigabile interna costituita dal fiume Po
[2] Accordo di Partenariato 2014-2020


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